Raccomandazioni relative agli onorari, agli accordi contrattuali e alla previdenza sociale per mediatrici e mediatori culturali indipendenti e autonomi (freelance) (*)
(*) Nella legislazione svizzera si distingue esclusivamente tra attività lucrativa dipendente o indipendente. Il concetto di lavoratrice autonoma, lavoratore autonomo (freelance) non è quindi un termine legale. Con questo termine si intendono generalmente persone con diversi rapporti d’impiego a tempo determinato.

Le raccomandazioni concernono attività in ambito scolastico ed extrascolastico e si applicano a formati analogici e digitali.

1. Remunerazione

Tariffa oraria:
Il lavoro di preparazione e di elaborazione successiva è sempre parte delle attività di mediazione culturale e va obbligatoriamente conteggiato applicando un fattore 1.5.
Tariffa oraria raccomandata: CHF 60.00 – 100.00 l’ora x fattore 1.5
in relazione all’esperienza professionale nonché alle condizioni locali e istituzionali

Tempo di trasferta:
Consigliamo di stabilire in anticipo un indennizzo per il tempo di trasferta. Raccomandiamo il conteggio applicando sulla tariffa oraria il fattore 0.5:
Tariffa oraria CHF 60.00 – 100.00 l’ora x fattore 0.5
Per tempi di trasferta superiori alle 4 ore (andata e ritorno), raccomandiamo di concordare un’indennità forfettaria.

Spese di viaggio, vitto e alloggio:
Le spese vanno assunte dall’organizzatore o devono essere rimborsate con una somma forfettaria.

2. Accordi scritti

Praticamente tutti i contratti nel campo della mediazione culturale sono validi anche se stipulati in forma orale. Si raccomanda tuttavia di stabilire in anticipo i punti principali di una collaborazione in forma scritta. Se le cose non vanno come previsto, le parti coinvolte possono fare riferimento alle regole concordate per evitare o risolvere un conflitto.
A dipendenza della natura del progetto, un accordo può essere strutturato in un modo o nell’altro, con una grande libertà in termini di contenuto. Questo perché le disposizioni legali in questione, principalmente quelle relative al mandato o al contratto d’appalto, possono essere modificate a piacimento. Un’eccezione si ha nel caso in cui la libera collaborazione sia a tutti gli effetti un rapporto di lavoro. Vedi “Forme di attività lavorativa”.
Il titolo di un accordo non è determinante per la classificazione giuridica. Dipende dal contenuto. Un contratto intitolato “mandato” può quindi essere in effetti un contratto di appalto o viceversa o anche una forma mista.

Indipendentemente dal tipo di contratto vanno disciplinati i seguenti elementi:

  • Oggetto del contratto
    Il contenuto dell’accordo dev’essere definito con massima precisione. Nel contratto devono essere elencate tutte le prestazioni fornite sotto forma di attività o pagamenti in denaro. Per un progetto, per esempio, le fasi di sviluppo devono essere specificate singolarmente. È anche utile indicare il gruppo mirato o lo scopo del progetto. Tutto ciò che non viene menzionato non è di principio dovuto. Tali punti devono essere ulteriormente negoziati in seguito e indennizzati in aggiunta.
    Laddove esiste già una descrizione del progetto dettagliata o un budget, questi possono essere dichiarati parte integrante del contratto e vanno allegati allo stesso.
  • Altri diritti e doveri
    Possono essere stabiliti altri diritti e doveri, come per esempio:
    –  il diritto di avvalersi dell’ausilio di terzi o di subappalto
    –  l’obbligo di adempimento personale del contratto
    –  la reciproca messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie
  • Programmazione / termini
    A seconda della natura del progetto, può essere opportuna una programmazione a tappe. Vanno allora disciplinate anche le conseguenze nel caso di mancato rispetto dei termini: fissazione consensuale di nuove date, termini di diffida, recesso dal contratto.
  • Diritti d’autore, d’interpretazione e dei produttori
    – Nel quadro di progetti di mediazione possono risultare opere protette dal diritto d’autore e, laddove i progetti comprendono rappresentazioni artistiche, anche diritti di protezione di interpreti o diritti di prestazione (diritti di protezione affini). Inoltre, i diritti di prestazione vanno osservati anche nelle registrazioni video e audio di produttori e organismi di diffusione.- L’esistenza di un’opera ai sensi del diritto d’autore, va stabilita in ogni singolo caso concreto. Non deve necessariamente trattarsi di un’opera d’arte; è decisivo invece che l’opera esprima una volontà creativa e che manifesti un carattere individuale in modo da distinguersi dall’esistente.
    Indicazioni legali e pratiche sul diritto d’autore si trovano sui siti: CCdigitalLAW et Prolitteris.- Se più persone forniscono contributi creativi indivisibili a un progetto, come ad esempio nel caso di un brainstorming con idee di realizzazione concrete, intese riguardanti testi, illustrazioni, realizzazione formale, musica o drammaturgie di modo che una parola dà l’altra, formano per legge una comunità di coautori, in cui le decisioni vanno prese all’unanimità. Di conseguenza è assolutamente necessario che regolino il rapporto tra loro mediante contratto separato ancor prima di stipulare un accordo con un committente. Si tratta soprattutto di disciplinare le decisioni (per esempio principio di maggioranza), la possibilità di allargare la comunità di coautori ad altre persone e i motivi che comportano lo scioglimento. 
Altre informazioni sulla coautorialità.- Ai progetti di mediazione culturale partecipano talvolta anche musiciste e musicisti, danzatrici e danzatori, attrici e attori nonché speaker. Essi hanno diritti in relazione alle loro prestazioni, come pure i produttori di supporti audio e audiovisivi come le imprese radiofoniche e televisive. Questi diritti d’interpretazione o i diritti di prestazione (diritti di protezione affini) – che tutelano gli investimenti dei produttori sono oggetto di regolamentazione speciale prima della stipulazione di un accordo con i committenti. Altre informazioni qui e qui.- All’origine sono titolari dei diritti coloro che hanno creato un’opera o fornito una prestazione. Terzi – anche committenti – possono usare opere protette o diritti di prestazione solo se autorizzati. Ciò comporta due conseguenze. Da un lato, ai committenti devono essere trasferiti i diritti di utilizzazione delle parti protette del progetto. Dall’altro si tratta di ottenere tutti i necessari diritti se per il progetto vengono utilizzate opere preesistenti o prestazioni di terzi come per esempio fotografie, testi, musica, video ecc. Solitamente i committenti sollecitano una dichiarazione dei responsabili del progetto che attesti l’autorizzazione a utilizzare le opere preesistenti e che ne rispondono. Una siffatta garanzia presuppone un precedente scrupoloso accertamento dei diritti.- In un accordo va quindi stabilito quali diritti relativi a opere e prestazioni istituiti in relazione al progetto sono trasferiti ai committenti, tra cui per esempio concetti dettagliati, documentazioni elaborate, installazioni, video o rappresentazioni. Qualora venissero utilizzate anche opere create da terzi, generalmente i committenti richiedono dai responsabili di progetto una dichiarazione scritta, detta garanzia, che attesta che non sono violati diritti di terzi e che viene assunta la responsabilità in merito.

    – Pertanto, prima della stipula di un contratto con un committente in cui si tratta anche del conferimento di diritti relativi a opere di terzi, occorre accertare la situazione con i titolari di tali diritti. Com’è ovvio, i diritti possono essere ritrasferiti solo con la loro approvazione ai committenti.

    – I diritti di utilizzo vanno conferiti possibilmente singolarmente in un elenco esaustivo e non riconosciuti globalmente. Questo vale per ogni tipo di accordo, per la cessione di diritti a committenti e anche per la richiesta di diritti di terzi.
I diritti d’utilizzo più frequenti sono la riproduzione, su supporti di dati di ogni tipo (offline); offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione (pubblicare); rendere accessibile in internet su domanda individuale (online); rappresentare, eseguire o far vedere o udire in altro modo; diffondere, ritrasmettere; adattare; tradurre; uso a scopo di merchandising o pubblicità; inserimento in produzioni multimediali.

    – Occorre inoltre stabilire se questi diritti sono concessi in modo esclusivo (può esercitarli solo il committente) o non esclusivo (oltre al committente i diritti possono essere utilizzati anche da altre persone o istituzioni), a livello mondiale o limitati nello spazio, a tempo indeterminato (e quindi per 70 anni dalla morte dell’autrice o dell’autore) o determinato.

  • Diritti della personalità
    Se il progetto prevede anche immagini di persone (foto, video), è necessario ottenerne prima il consenso. Se si tratta di bambini o adolescenti (regola empirica: fino a 16 anni), occorre sia il loro consenso sia l’autorizzazione dei detentori dell’autorità parentale, se possibile in forma scritta. Maggiori informazioni qui.
  • Indennità e modalità di pagamento
    Vanno stabiliti chiari termini di pagamento – dieci, 20 o 30 giorni dalla fatturazione o una data di scadenza precisa al giorno.
  • Rinvio e conclusione anticipata del progetto
    I contratti vanno onorati. Questo principio vale anche in situazioni difficili. Esistono tuttavia circostanze in cui è ammissibile una risoluzione anticipata, straordinaria del contratto, segnatamente le “cause gravi”, che non rendono ragionevolmente esigibile una prosecuzione del rapporto contrattuale. Ad esempio, se la discordia tra le parti è così grave che è venuta a mancare la reciproca fiducia. – Ciascuna parte è tenuta a rimborsare le prestazioni già ottenute. Chi è maggiormente responsabile dell’incresciosa situazione è tenuto al risarcimento dei danni. 
Se l’adempimento del contratto non è possibile per infortunio o malattia i crediti risultanti si estinguono. Gli onorari già percepiti non devono essere restituiti salvo in caso di indebito arricchimento. Ad esempio se l’intero onorario è già stato pagato ma il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali. – È raccomandabile regolare questo caso in anticipo: chi può tenere cosa, chi può disporre dei diritti d’uso e come o come va stabilita la successione personale. 
Esistono anche casi di forza maggiore. Questi esulano dall’ambito d’influenza delle parti contraenti e non possono essere evitati nemmeno applicando la massima diligenza. Se un progetto o un evento non può essere realizzato o può essere attuato solo su piccola scala in seguito a un’ordinanza delle autorità si presume generalmente una causa di forza maggiore. Poiché a nessuno può essere imputata una colpa, il committente e l’organizzatore sono esonerati dai loro obblighi contrattuali e non devono risarcire danni, per esempio con un’indennità di cancellazione. Questo però solo a condizione che l’informazione sia tempestiva e che non sia possibile rinviare il progetto di comune accordo. – Pertanto, è particolarmente consigliabile per queste situazioni regolare contrattualmente vari punti:
    – motivi che giustificano un annullamento (menzionare sia l’epidemia sia la pandemia, poiché le 
conseguenze legali possono essere diverse)
    – obbligo di negoziazione di date alternative
    – termine di annullamento
    – indennità (garanzia minima, indennità di cancellazione e simili)
    Siffatte regolamentazioni sono utili anche in assenza di un divieto stabilito dalle autorità.
Un esempio per il settore scolastico è consultabile sul sito web di Mediazione Culturale Svizzera. 
Qui trovate contratti modello delle associazioni professionali.

3. Contributi di previdenza sociale

La modalità di pagamento dei contributi di previdenza sociale dev’essere stabilita in forma scritta.
I lavoratori indipendenti sono essi stessi responsabili per il conteggio e il pagamento di tutti i contributi alle assicurazioni sociali (assicurazione in caso di malattia, infortunio e invalidità, perdita di guadagno e previdenza). I contributi di previdenza sociale vanno quindi aggiunti alla tariffa.
La decisione sullo statuto di indipendente compete unicamente alla cassa di compensazione AVS.

Criteri di attribuzione dello statuto di attività lucrativa indipendente:

    • lavorare in proprio e per proprio conto
    • assunzione del rischio economico
    • impiego di lavoro e capitale
    • autoorganizzazione liberamente determinata
    • scopo di lucro
    • più committenti

È determinante l’aspetto economico, la qualità artistica o il successo non hanno alcun ruolo.
In tutti gli altri rapporti di lavoro si è considerati dipendenti, non importa come sono chiamati e quanto dura il rapporto di lavoro.
Tuttavia, a dipendenza della situazione lavorativa, è possibile essere sia lavoratore indipendente, sia lavoratore dipendente.
Altre informazioni qui al capitolo «Lavoro indipendente o freelance».

Per mediatrici e mediatori dipendenti, risp. impiegati (anche autonomi o freelance) vale quanto segue:
Per mediatrici e mediatori culturali dipendenti, risp. impiegati i contributi di previdenza sociale in conformità ai dettami di legge sono dovuti dal committente.
Sul salario di lavoratrici e lavoratori retribuiti nel settore delle arti e della cultura (da produttori nei settori danza e teatro, orchestre, produttori fonografici e audiovisivi, radio e televisione, musei e scuole di indirizzo artistico) i contributi di previdenza sociale devono essere in ogni caso versati dal primo franco guadagnato, indipendentemente dall’ammontare del salario.

Caso speciale mediazione culturale nelle scuole:
Questo obbligo non concerne le scuole pubbliche di indirizzo non artistico se il salario presso lo stesso datore di lavoro non supera fr. 2’300.- l’anno.
Tuttavia, la lavoratrice o il lavoratore può esigere che il datore di lavoro detragga i contributi AVS/AI/IPG e AD anche su salari inferiori a 2’300 l’anno e li versi alla cassa di compensazione. A nostro parere questa soluzione è assolutamente raccomandabile ai fini della sicurezza sociale. Infatti, in questo caso la scuola è tenuta a pagare i contributi di previdenza sociale.

4. Differenze settoriali

Le condizioni di lavoro possono variare a dipendenza del settore. Vi rinviamo pertanto alle raccomandazioni tariffarie specifiche per settore professionale pubblicate in una visione d’insieme sul sito web di MCS.
 Nella stessa rubrica trovate rimandi a altri contratti modello e guide delle singole associazioni professionali. Per questioni settoriali raccomandiamo di contattare direttamente la vostra associazione professionale.

Stato: 30.4.2021